Agridè

classificazione degli oli

CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI (Reg CE 1513/2001)

 

Considerando il suo ruolo preminente tra le sostanze grasse in tutti i Paesi mediterranei, non sorprende che la produzione, la qualità, il confezionamento/etichettatura degli oli ottenuti dalle olive siano regolamentati e controllati attraverso una normativa europea estremamente complessa e puntuale. In primo luogo il Reg. CEE 1513/2001 definisce le diverse classi merceologiche in funzione del processo produttivo e delle caratteristiche analitiche:

  1. A) "Oli d'oliva vergini": ottenuti dal frutto dell'olivo solo mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione; sono esclusi tutti gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Gli oli vergini si distinguono a loro volta in tre categorie in funzione dell'acidità libera massima (indice di qualità):
    • "Olio extra vergine di oliva" con limite massimo dello 0,8 %;
    • "Olio di oliva vergine" massimo 2,0 %;
    • "Olio di oliva lampante" con valori superiori al 2,0 %.
  2. B) "Olio d'oliva raffinato" ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con acidità libera non superiore a 0.3 %.
  3. C) "Olio d'oliva" composto da una miscela di oli ovvero ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine (non lampante) con acidità libera massima dell' 1 %.
  4. D) "Olio di sansa di oliva greggio" ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante.
  5. E) "Olio di sansa di oliva raffinato" ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio (o del lampante), con acidità libera non superiore allo 0.3 %.
  6. F) "Olio di sansa di oliva" ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, deve avere acidità libera non superiore all'1 %.

Solo gli oli delle categorie riportate in rosso, ovvero Olio extra vergine di oliva, Olio d'oliva, Olio di sansa di oliva sono destinati all'imbottigliamento e quindi gli unici presenti sugli scaffali dei punti vendita a disposizione del consumatore.

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